Tassa automobilistica - Tassa automobilistica - Regione Campania

2023-02-28 14:36:51 By : Ms. Susan Zhou

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DESCRIZIONE TRIBUTO La tassa automobilistica (o anche detto "bollo auto") dal 1983 è una tassa di possesso e tutti coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere proprietari, locatari utilizzatori (in caso di leasing) del veicolo al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) sono tenuti al pagamento della tassa alla Regione in cui hanno la residenza.

CHI PAGA Sono soggetti  passivi dell'imposta  coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, come risultante dal pubblico registro automobilistico.

Veicoli interessati da perdita di possesso, indisponibilità del veicolo

Perdita di possesso Non si è tenuti al pagamento della tassa se ricorrono contemporaneamente le seguenti condizioni:

Radiazione In caso di radiazione intervenuta durante un anno d’imposta già coperto da pagamento, la tassa resta dovuta per l’intero anno. In quest’ipotesi non è ammesso alcun frazionamento nel pagamento del bollo.

Non si è tenuti al pagamento della tassa automobilistica regionale nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

QUANTO PAGARE L'importo della tassa si calcola in base ad alcuni parametri che variano a seconda della categoria del veicolo (autoveicolo, motoveicolo, ecc.), dei suoi dati tecnici (KW, classificazione euro, portata, peso complessivo), della sua destinazione (trasporto persone, trasporto merci) e dell’uso (proprio, privato, conto terzi).L'importo della tassa automobilistica può essere visualizzato consultando il tariffario 2023 oppure utilizzando il servizio online Calcolo Bollo Auto

Termini di pagamento per veicoli già circolanti Il pagamento per il rinnovo della tassa automobilistica provinciale va svolto di regola nel corso del mese successivo alla scadenza dell’ultima tassa dovuta.

Termini di pagamento per i veicoli nuovi Il primo "bollo" per un veicolo nuovo deve essere versato entro l'ultimo giorno del mese di immatricolazione. Se però quest'ultima è avvenuta negli ultimi dieci giorni del mese, si può pagare anche nel corso del mese successivo a quello di immatricolazione. La data di immatricolazione si rileva sulla carta di circolazione o, in mancanza, sul foglio di via, rilasciati dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri (già denominato Motorizzazione Civile). Il pagamento è dovuto a decorrere dal mese in cui avviene l'immatricolazione conteggiando per intero la prima mensilità, anche se l'immatricolazione è avvenuta nell'ultimo giorno del mese.

Termini di pagamento per veicoli in uscita dall'esenzione Quando l'auto viene acquistata usata presso un rivenditore autorizzato, possono verificarsi due ipotesi:

Bisogna eseguire il primo versamento entro il mese durante il quale il veicolo è stato acquistato, prendendo come riferimento la data di autentica notarile dell'atto di vendita. Se però l'atto notarile è stato redatto negli ultimi dieci giorni del mese, il pagamento si può effettuare anche entro il mese solare successivo.

Per i veicoli nuovi di fabbrica e per quelli che escono dall'esenzione, non essendo facile calcolare l'importo dovuto e la decorrenza del bollo, è sempre consigliabile, per evitare possibili errori, rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche, in modo da ottenere assistenza ed effettuare il pagamento senza problemi.

Chi ha dimenticato di versare la tassa automobilistica entro la scadenza può regolarizzare la sua posizione sanando il ritardo nel pagamento con l'applicazione di penalità piuttosto contenute. Anche in questo caso, per non rischiare errori, è meglio rivolgersi alle Delegazioni ACI o alle agenzie di pratiche automobilistiche.

Il pagamento della tassa automobilistica può essere effettuato con le seguenti modalità:

RIMBORSI Il rimborso della tassa automobilistica viene concesso nei seguenti casi:

Dal 1° gennaio 2019, inoltre, ai sensi della L.R. n.28 dell’8 agosto 2018 è riconosciuto il rimborso di un pagamento parzialmente non più dovuto in seguito a perdita di possesso per furto. I mesi rimborsabili sono quelli a decorrere dal mese successivo all'evento fino alla scadenza della tassa, purché pari o superiori a quattro. Gli eventi devono essere obbligatoriamente trascritti al PRA.

Le domande di rimborso, redatte in carta libera, devono essere indirizzate a: Regione Campania Direzione Generale per le Risorse Finanziarie U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club campani.

Sulla domanda devono essere riportati nome, cognome, residenza, codice fiscale (o partita IVA) e numero di telefono del richiedente; inoltre devono essere indicate anche le modalità con cui si vuole ricevere il rimborso (c/c postale, bancario ABI e CAB, assegno circolare non trasferibile con spese a carico del destinatario). 

N.B. Il rimborso deve essere richiesto entro i 3 anni successivi all'anno tributario di riferimento.

Alla domanda di rimborso deve essere allegata la seguente documentazione: in caso di doppio pagamento

in caso di pagamento in eccesso

in caso di versamento non dovuto

ATTENZIONE: non si procede al rimborso di somme pari o inferiori ad Euro 30,00.

ESENZIONI I benefici fiscali previsti in materia di bollo auto si realizzano attraverso una riduzione della tariffa o una esenzione completa dal pagamento della tassa e possono riguardare numerose tipologie di veicoli:

Le agevolazioni fiscali per i veicoli storici variano a seconda che si tratti di veicoli ultratrentennali o veicoli ultraventennali.

Sono considerati veicoli storici ultratrentennali gli autoveicoli e i motoveicoli con le seguenti caratteristiche:

I veicoli storici ultratrentennali sono esenti dal pagamento della tassa automobilistica: l'esenzione è automatica e non occorre quindi presentare alcuna domanda (non è neppure necessario che siano iscritti in un registro storico).

Se però un veicolo ultratrentennale è posto in circolazione su strade e aree pubbliche è dovuta una tassa di circolazione forfettaria pari ad Euro 31,24 per gli autoveicoli ed Euro 12,50 per i motoveicoli. La tassa forfettaria è dovuta per l'intera annualità e non è assoggettabile a sanzione in caso di ritardato pagamento.

La tassa di circolazione non va pagata se il veicolo rimane inutilizzato, senza mai circolare su aree pubbliche; se invece, circola, il conducente deve portare con sé la ricevuta di pagamento della tassa di circolazione perché è previsto il controllo su strada da parte degli organi di polizia.

In materia di veicoli ultraventennali è intervenuta la Legge n.145 del 30 dicembre 2018 (Legge di Bilancio dello Stato per il 2019) che all’art.1 comma 1048 ha disposto che gli autoveicoli e motoveicoli di interesse storico e collezionistico con anzianità di immatricolazione compresa tra i venti e i ventinove anni, se in possesso del certificato di rilevanza storica di cui all’articolo 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2010, rilasciato dagli enti di cui al comma 4 dell’articolo 60 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992  n. 285 (ASI, Storico Lancia, Italiano FIAT, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI.), e qualora tale riconoscimento di storicità sia riportato sulla carta di circolazione, sono assoggettati al pagamento della tassa automobilistica con una riduzione pari al 50 per cento. Il certificato di rilevanza storica annotato sulla carta di circolazione entro il termine di pagamento del bollo, consente l’applicazione della riduzione dallo stesso periodo tributario dell’annotazione. Tale disposizione è vigente dal 1  gennaio 2019.

La legge prevede l'esenzione dal pagamento della Tassa Automobilistica per i veicoli destinati alla mobilità dei cittadini portatori di handicap o invalidi.

con limitazione di cilindrata fino a 2000 cc per i veicoli a benzina e fino a 2800 cc per i veicoli diesel.

Il beneficio fiscale, che si applica sia ai veicoli condotti dai disabili sia a quelli utilizzati per l'accompagnamento dei disabili stessi, spetta al portatore di handicap/invalido intestatario del veicolo oppure alla persona intestataria del veicolo se il portatore di handicap/invalido è fiscalmente a suo carico. L'esenzione è concessa per un solo veicolo e la targa di questo deve essere indicata al momento della presentazione della domanda.

Le richieste di esenzione devono essere indirizzate alla:

Regione Campania Direzione Generale per le Risorse Finanziarie U.O.D. Tasse Automobilistiche Regionali Centro Direzionale Isola C5 80143 Napoli

e vanno presentate presso le Unità Territoriali ACI e gli Automobile Club, le Delegazioni ACI e le Agenzie/Studi di consulenza automobilistica convenzionati per i servizi di assistenza, consultabili al seguente link Punti di servizio abilitati all’assistenza.

Sono previste quattro tipologie di esenzione:

a) Disabilità con patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie permanenti.

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido affetto da una patologia che comporta ridotte o impedite capacità motorie.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, deve essere necessariamente dotato di adattamento tecnico risultanti dalla carta di circolazione.

 Gli adattamenti possono riguardare sia le modifiche ai comandi di guida, sia solo la carrozzeria o la sistemazione interna del veicolo, per mettere il disabile in condizione di accedervi. A titolo di esempio l'adattamento tecnico alla carrozzeria può consistere in pedana sollevatrice, scivolo a scomparsa, braccio sollevatore, paranco (ad azionamento meccanico/elettrico/idraulico), sedile scorrevole-girevole simultaneamente atto a facilitare l'insediamento del disabile nell'abitacolo, sistema di ancoraggio delle carrozzelle con annesso sistema di ritenuta del disabile (cinture di sicurezza), sportello scorrevole. Anche in caso di altra tipologia di adattamento l'esenzione è concessa purché vi sia sempre un collegamento funzionale tra l'handicap e l'adattamento stesso.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

b) Disabilità con patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni

Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia che comporta grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico.

La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

c) Disabilità mentale o psichica Il disabile deve essere stato riconosciuto portatore di handicap o invalido, in stato di gravità, affetto da una patologia mentale o psichica, con riconoscimento della indennità di accompagnamento.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

d) Disabilità per cecità o sordità

Hanno diritto all'esenzione i non vedenti (cecità assoluta o ipovedenti con un residuo visivo non superiore ad 1/10 in entrambi gli occhi) ed i sordi, colpiti da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata.

Il veicolo, sempre nei limiti di cilindrata previsti, non necessita di adattamento tecnico. La documentazione da allegare alla domanda di esenzione è costituita da:

TABELLA RIASSUNTIVA Esenzione tassa automobilistica per i veicoli destinati ai portatori di handicap ed invalidi. 

3. Riduzioni ed esenzioni per veicoli elettrici, o alimentati esclusivamente a GPL o gas metano, o con alimentazione ibrida benzina/elettrica, oppure doppia benzina/idrogeno Gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori a due, tre o quattro ruote, azionati con motore elettrico, godono dell'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche per cinque anni a decorrere dalla data di prima immatricolazione; alla fine di questo periodo, per gli autoveicoli elettrici si deve corrispondere una tassa pari ad un quarto dell'importo previsto per i corrispondenti veicoli a benzina, mentre per i motocicli ed i ciclomotori la tassa automobilistica deve essere corrisposta per intero.

Le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo omologati per la circolazione esclusivamente con alimentazione a GPL o gas metano, purché conformi alle direttive CEE in materia di emissioni inquinanti, sono soggetti al pagamento di un quarto della tassa automobilistica prevista per i corrispondenti veicoli a benzina.

A decorrere dall'anno 2014, i proprietari di autoveicoli con alimentazione ibrida benzina-elettrica, inclusiva di alimentazione termica, o con alimentazione benzina-idrogeno, immatricolati per la prima volta sono esentati dal pagamento della tassa automobilistica regionale dovuta per il primo periodo fisso e per le due annualità successive.

4.     Riduzioni ed esenzioni per auto consegnate ai concessionari per la rivendita Il solo documento idoneo a fornire prova del diritto al regime agevolato è il formale trasferimento di proprietà, comunemente detto minivoltura, non essendo la semplice procura a vendere idonea a determinare il trasferimento della proprietà dal privato venditore all’impresa.

Per ottenere l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche le imprese autorizzate devono inviare tramite l’applicativo STAR gli elenchi quadrimestrali  di tutti i veicoli ricevuti in consegna per la rivendita. I dati, da inviare entro il mese successivo al quadrimestre nel corso del quale è avvenuta la consegna del veicolo, devono riportare i dati fiscali dei veicoli stessi, la categoria e il titolo in base al quale è avvenuta la consegna con i relativi estremi.

Per i veicoli ricompresi negli elenchi - sempre che il concessionario abbia inviato la documentazione nei termini previsti - l'obbligo del pagamento della tassa automobilistica rimane sospeso a decorrere dal periodo fisso successivo alla data di presa in carico (ad esempio, se si consegna un veicolo a benzina o ecodiesel nel mese di marzo 2012 ed il periodo tributario in corso è gennaio-dicembre 2012, la sospensione decorre dal mese di gennaio 2013).

5.     Esenzione per esportazione temporanea extra-comunitaria Per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi è possibile richiedere un'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica in caso di esportazione temporanea di tali mezzi al di fuori del territorio dell'Unione Europea: tale esenzione è riconosciuta per un periodo di permanenza all'estero non inferiore a dodici mesi, documentato dalla relativa certificazione doganale. Per quanto riguarda le regioni/province autonome convenzionate con ACI, l'esenzione per temporanea esportazione dei mezzi di lavoro va richiesta all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI, presentando copia leggibile delle bolle doganali entro un mese dal rilascio, insieme a un elenco contenente numero di targa e di telaio dei mezzi interessati. Uguale documentazione va presentata al momento del rientro dei mezzi in Italia: anche in questo caso, la segnalazione di rientro va presentata all'Ufficio Provinciale ACI o alle delegazioni ACI entro un mese dalla data della bolla doganale di rientro.

Non è invece più possibile richiedere l'esenzione temporanea dal pagamento della tassa automobilistica per autocarri, trattori stradali e relativi rimorchi e semirimorchi, in caso di esportazione temporanea all'interno del territorio dell'Unione Europea. Tali veicoli, sino alla definitiva cancellazione dal Pubblico Registro Automobilistico, sono perciò sottoposti al regolare pagamento della tassa automobilistica in caso di trasferimento temporaneo all'interno dello spazio comunitario, in cui vige un regime di libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME INDICATE NELLE INGIUNZIONI FISCALI In relazione alle ingiunzioni fiscali notificate nel bimestre novembre-dicembre 2017 per i mancati pagamenti della tassa automobilistica per l’annualità 2012, la Giunta Regionale della Campania, con delibera n. 247 del 24.04.2018, ha approvato i criteri e le modalità per la concessione della rateizzazione dei crediti di natura tributaria.

(http://www.regione.campania.it/regione/it/la-tua-campania/rateizzazione-ingiunzioni-fiscali)

Nominativo: Flora Caputo Mail: flora.caputo@regione.campania.it Telefono: 081.7968560

I ricorsi presentati in Commissione Tributaria vanno inoltrati in copia alla Regione Campania al seguente indirizzo pec: contenziosotributario@pec.regione.campania.it

Le richieste di Annullamento in autotutela devono essere effettuate collegandosi alla pagina del sito ACI dedicata alle richieste di assistenza.

ovvero a mezzo pec: ufficioprovincialenapoli@pec.aci.it.

Regione Campania (Codice Fiscale 800.119.906.39) Sede legale: via S. Lucia, 81 - 80132 Napoli

Sede Centro Direzionale Isola A6 +39 081 796 61 11 Sede Centro Direzionale Isola C3-C5 +39 081 796 91 11